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La Riforma

Quando si parla di Procedimento di Mediazione, ormai, non può non tenersi conto delle novità introdotte nel nostro ordinamento per mezzo della Riforma del Processo Civile – Riforma Cartabia – e, segnatamente, ex D. Lgs. n. 149 e 151 del 2022, in attuazione delle previsioni della legge delega.

Difatti, con L. n. 206/2021, il Parlamento ha conferito delega al Governo “per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

Quanto alla mediazione con la legge di bilancio 2023 (29 dicembre 2022, n. 197), alcune novità sono state introdotte già a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Nello specifico:

  • indipendenza del mediatore (art. 3);
  • derogabilità, su accordo delle parti, della competenza territoriale dell’Organismo di mediazione (art. 3);
  • mediazione in modalità telematica (art. 8-bis); verbale conclusivo della mediazione (art. 11);
  • accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11 bis);
  • conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12 bis).

Le altre novità introdotte dalla riforma Cartabia in tema di mediazione (ampliamento delle materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, abolizione del primo incontro di programmazione “filtro” ecc.) in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023.

Tra le modifiche apportate quelle che appaiono di particolare interesse sono senz’altro:

  1. L’ESTENSIONE DELLE MATERIE NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA;
  2. OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
  3. MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE;
  4. MEDIAZIONE SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA.

1) Mediazione obbligatoria: estensione delle materie

Sostituendo l’art. 5 del D.lgs. 28/2010, il decreto legislativo attuativo della riforma civile, ha esteso il novero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria, pena l’improcedibilità della domanda.

Ed invero in aggiunta a: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari – la riforma de qua ha previsto l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, anche per le vertenze in materia di: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d’opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura.

Articolo 5
(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)

  1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
  2. Nelle controversie di cui al comma 1 l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
  3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati le procedure previste:
    1. dall’art. 128-bis del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;
    2. dall’art. 32-ter del Decreto Legislativo n.58 de l24 febbraio 1998;
    3. dall’art. 187.1 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    4. dall’art. 2, comma 24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
  4. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione
  5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
  6. Il comma 1 e l’art. 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 C.p.c.;
    c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696 bis C.p.c.; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
    e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell’azione civile esercitata nel processo penale; h) nell’azione inibitoria ex art. 37 Codice del consumo di cui al D. lgs n. 206 del 6 settembre 2005.»

2) Opposizione a decreto ingiuntivo

L’art. 7 lett. e del D. Lgs 149/2022, ha aggiunto alcuni articoli dopo l’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 ovvero gli articoli da 5-bis a 5-sexies.

Il nuovo art. 5 bis L. n. 28/2010 stabilisce che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione.

Il regime successivo, è simile a quello dettato per la generalità dei casi, ossia: alla prima udienza il giudice, oltre a decidere a provvedere sulle istanze di concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa udienza successiva entro la quale deve essere esperito, allo scadere del termine di cui all’art. 6 del medesimo decreto.

Dunque, l’inerzia nel proporre la domanda di mediazione è sanzionata con l’improcedibilità della domanda, sicché, se all’udienza fissata il tentativo di mediazione non è stato esperito, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta per l’ottenimento del decreto, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

La norma, fa quindi proprio il principio di diritto espresso in via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 19596/2020, laddove gli Ermellini sono intervenuti a dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente tra le sezioni civili semplici relativo all’individuazione della parte processuale tenuta a instaurare la procedura di mediazione obbligatoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Secondo un precedente orientamento (Cass. civ., n. 24629/2015), oggi superato a mezzo della citata pronuncia, gravava sul debitore opponente l’onere processuale di proporre istanza di mediazione, in quanto parte interessata all’instaurazione di un processo ordinario di cognizione. La conseguenza era che, in caso di mancata opposizione, il decreto ingiuntivo notificato avrebbe acquisito esecutorietà e il passaggio in cosa giudicata.

La Suprema Corte, investita della quaestio iuris dalla Terza Sezione (cfr. ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12 luglio 2019) si è discostata dalla tesi condivisa (Cass. civ., n. 24629/2015) e ha affermato che: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Articolo 5-bis
(Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo)

  1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.»

3) Mediazione demandata dal giudice

L’art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010, si pone in un’ottica di valorizzazione e incentivazione della mediazione demandata dal Giudice.

Si conferma il potere del giudice, anche in sede di appello, di attivare, con ordinanza motivata, nella quale dare conto delle circostanze valutate – quali, la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza – un procedimento di mediazione fino alla precisazione delle conclusioni; la mediazione demandata dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si applica, quindi, il regime dettato dall’art. 5.

Articolo 5-quater
(Mediazione demandata dal giudice)

  1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
  2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.
  3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

4) Mediazione su clausola contrattuale o statuaria

Il nuovo articolo 5-sexies del D. Lgs. 28/2010, ha stabilito che nel caso in cui in un contratto o in uno statuto o l’atto costitutivo di un ente pubblico o privato sia prevista una clausola conciliativa l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità quindi obbligatoria, pena l’improcedibilità della domanda.

Articolo 5-sexies
(Mediazione demandata dal giudice)

  1. Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.
  2. La domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all’organismo individuato ai sensi dell’articolo. 4, comma 1.
  3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Scarica il PDF del Nuovo D.lgs 28-2010 coordinato alla c.d. Riforma Cartabia