Regolamento di Mediazione di CONCILIAZIONE.NET
Ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche
Indice:
Articolo 1. Applicazione del regolamento.
Articolo 2. Avvio e durata della procedura di mediazione.
Articolo 3. Luogo di svolgimento della mediazione.
Articolo 4. Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
Articolo 6. Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza
Articolo 7. Incontri di mediazione e poteri del mediatore
Articolo 8. Proposta del mediatore
Articolo 9. Conclusione della mediazione
Articolo 10. Riservatezza
Articolo 11. Indennità
Articolo 12. Responsabilità delle parti
Articolo 13. Ruolo del mediatore in altri procedimenti
Articolo 14. Modalità telematiche per la mediazione
Articolo 15. Interpretazione e applicazione delle norme
Articolo 16. Legge applicabile
Allegato A) Tabella Costi di Mediazione.
ARTICOLO 1. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.
- Il presente Regolamento di Procedura si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da NET S.r.l. che le parti intendono risolvere bonariamente. Esso si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza ed ai principi dettati dalla normativa di riferimento.
- Esso regolamenta la procedura da seguire presso NET S.r.l. deputato a gestire i tentativi di mediazione ai sensi del D. Lgs 4/03/2010 n. 28 e del D.M. 18/10/2010 n. 180 nonché del D.M. 145/2011 e successive modifiche e/o integrazioni.
- L’Organismo, in base al presente Regolamento, gestisce la conciliazione di una controversia di natura economica vertente su Diritti Disponibili. Le Parti possono apportare con il mediatore delle deroghe al Regolamento, fatto salvo il contrasto con norme imperative o con le disposizioni inderogabili di cui al D. Lgs 28/2010 nonché al D.M. 180/2010 nonché al D.M. 145/2011 e successive modifiche e/o integrazioni.
- In caso di sospensione o cancellazione di NET dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.
ARTICOLO 2. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO.
- La/e parte/i istante/i con la sottoscrizione e deposito dell’istanza di mediazione e la/e parte/i convocate con l’adesione alla procedura dichiarano di conoscere ed accettare il presente Regolamento ivi incluso l’Allegato A).
ARTICOLO 3. AVVIO E DURATA DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.
- La Domanda di MEDIAZIONE può essere individuale o congiunta (ossia presentata congiuntamente da tutte le parti in controversia).
- La Parte o le Parti di una lite che intendono procedere ad introdurre la procedura di Mediazione presso l’Organismo CONCILIAZIONE.NET” dovranno depositare presso CONCILIAZIONE.NET anche mediante raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo net@pec.it: il modello di istanza di mediazione predisposto dall’Organismo (scaricabile dal sito www.conciliazionenet.com) o documento equipollente anche in carta libera che deve contenere:
- a) l’indicazione di NET e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- b) il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
- c) l’oggetto della controversia;
- d) le ragioni della pretesa;
- e) il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro, NET decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento
- La Mediazione ha una durata non superiore a TRE MESI dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito o su ordine del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza.
- Tutte le domande di Mediazione presentate presso l’Organismo saranno protocollate progressivamente e registrate in un apposito elenco in ordine cronologico di provenienza a cura della Segreteria di NET ed annotate nel Registro degli affari di mediazione.
- NET provvederà a comunicare alle parti (a mezzo raccomandata a.r. e/o posta elettronica certificata e/o ogni altro mezzo idoneo) l’avvenuto deposito dell’istanza di mediazione, la convocazione primo incontro e ogni altro elemento utile allo svolgimento della procedura.
L’istante, in aggiunta all’Organismo, è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
- La parte convocata è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 3 giorni antecedenti l’incontro. Diversamente l’incontro potrebbe essere rinviato ad altra data o l’Organismo può emettere il verbale negativo di mancata partecipazione e/o adesione.
- NET si riserva la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.
ARTICOLO 4. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE.
- Il procedimento di Mediazione si svolge presso le attuali sedi diNET e nelle altre sedi Secondarie e/o Operative che eventualmente saranno istituite dall’Organismo.
- In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore,NET, può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.
ARTICOLO 5. IL MEDIATORE.
- Il Mediatore è uno specialista di tecniche di MEDIAZIONE che facilita la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Mediatore non ha potere di decidere la lite, bensì aiuta le parti a trovare una soluzione della controversia che risponda ai loro interessi.
- Il Mediatore deve svolgere la sua attività nel rispetto della normativa vigente; il Mediatore, inoltre, deve avere una specifica formazione nonché mantenere gli standard qualitativi richiesti dalla legge e da NET, frequentando corsi di formazione nonché corsi e/o seminari di aggiornamento, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dalle liste dei Mediatori.
- NET provvederà a designare alle parti il loro Mediatore. La nomina è effettuata dalla Segreteria dietro indicazione dei criteri da parte del Responsabile dell’Organismo.
- La Segreteria dell’Organismo procederà alla nomina del mediatore tra quelli inseriti nelle proprie liste. Nella designazione del mediatore si terrà conto di eventuale richiesta congiunta delle parti di uno dei mediatori della lista, delle turnazioni all’interno dell’elenco dei Mediatori dell’Organismo nonché di competenza specifica settoriale del mediatore. A tal riguardo NET prevede un elenco di mediatori distinti per materie, fra cui quelle dell’art. 5, comma I, D. Lgs 28/2010 e succ. modifiche e/o integrazioni.
- Il mediatore percepisce il proprio compenso direttamente dall’Organismo e per nessun motivo potrà mai percepire o richiedere alle parti il pagamento del proprio compenso.
- Nel caso di controversie particolarmente complesse l’Organismo potrà concordare con il mediatore e con le parti la nomina di un coadiutore e/o ausiliario del mediatore.
- Le parti potranno chiedere la sostituzione del mediatore nominato per giustificato motivo. L’Organismo decide sull’istanza di sostituzione del mediatore. Nel caso di accoglimento dell’istanza di sostituzione, la Segreteria dell’Organismo provvede a nominare il nuovo mediatore comunicandolo tempestivamente alle parti.
- In casi particolari, NET può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
- A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, NET informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione senza oneri aggiuntivi per le parti.
- Il Mediatore, inoltre, può sempre rinunciare all’incarico comunicandolo alle parti ed all’Organismo che procederà alla sua sostituzione, senza oneri aggiuntivi per le parti.
ARTICOLO 6. ACCETTAZIONE INCARICO MEDIATORE – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ.
- Il Mediatore designato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere l’accettazione scritta dell’incarico, accompagnata da una dichiarazione, da lui sottoscritta, in cui attesti la sua assoluta indipendenza, imparzialità e neutralità rispetto alle parti secondo le formule previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
- Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti.
- Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi.
- Il Mediatore dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di riferimento.
- Ferma restando la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità e neutralità del mediatore, risulterà incompatibile in ogni modo con l’assunzione dell’incarico, il mediatore che versi in una delle condizioni previste dall’art. 51, numeri 1, 2, 3, 4, 5, C.p.c.
- In ogni caso risulterà incompatibile con lo svolgimento di funzione il mediatore che rivesta la qualità di Giudice di Pace, almeno fino a quando duri il mandato di Giudice di Pace.
- Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.
ARTICOLO 7. INCONTRI DI MEDIAZIONE – SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE – POTERI DEL MEDIATORE.
- Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della procedura o tutta la procedura possono svolgersi in modalità telematica o telefonicamente, su indicazione del mediatore, con il consenso delle parti.
- Il primo incontro tra le parti e il mediatore (c.d. incontro informativo e di programmazione) avviene entro trenta giorni dal deposito dell’istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione e di programmarne lo svolgimento. Se le parti o una di esse decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla impossibilità di iniziare la procedura. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
- Se le parti e gli avvocati ritengono possibile iniziare la procedura, le parti sottoscrivono un apposito verbale impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio.
- Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
- Con il consenso dell’Organismo, del mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all’incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di Conciliazione.net. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.
- In relazione alla particolare natura e/o complessità dell’oggetto della Mediazione, NET, su indicazione del mediatore nominato e previo accordo e/o consenso con le Parti, potrà nominare un “collegio di mediazione” composto da un massimo di tre membri.
- Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di TRE ANNI decorrente dalla conclusione della procedura.
- Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
ARTICOLO 8 – PROPOSTA DEL MEDIATORE.
- Il mediatore può formulare e verbalizzare una proposta di conciliazione solo nel caso in cui venga richiesta da tutte le parti che partecipano alla procedura di mediazione.
- In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
- Le parti, in caso di formulazione della proposta, devono far pervenire all’Organismo e/o al mediatore nominato, per iscritto ed entro 7 giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
- In accordo con le parti, CONCILIAZIONE.NET può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.
ARTICOLO 9. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE.
- Il procedimento di mediazione si conclude:
- In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una o più parti.
- Se le parti, o una di esse, all’esito del primo incontro (c.d. incontro informativo e di programmazione), decidono di porre termine al tentativo di conciliazione.
- Quando le parti hanno raggiunto un accordo.
- Quando le parti non hanno raggiunto l’accordo.
- Quando sono decorsi oltre TRE MESI dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo tra le parti con il mediatore.
- Di quanto al precedente punto 1 si dà atto con la formazione da parte del mediatore di apposito processo verbale sottoscritto dalle parti, dagli (eventuali) avvocati delle parti e dal mediatore il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il Verbale è depositato presso l’organismo CONCILIAZIONE.NET e ne viene rilasciata copia conforme su richiesta delle parti e previo pagamento delle spese e/o indennità etc. così come meglio descritte nell’Allegato A).
- In caso di accordo al processo verbale è allegato il testo dell’accordo di mediazione sottoscritto, unitamente al Verbale di mediazione, dalle parti, dagli avvocati delle stesse e alla presenza del mediatore. Le parti, con la sua sottoscrizione, si impegnano a darvi esecuzione nei modi e nei termini stabiliti dall’accordo stesso.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs 28/2010 e s.m.i., “l’accordo di mediazione, sottoscritto da tutte le parti, dagli avvocati che assistono le stesse parti e il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative e previo accertamento della regolarità formale, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.
In assenza della sottoscrizione di tutti gli avvocati delle parti, l’accordo, su istanza di parte, deve essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo CONCILIAZIONE.NET. In caso di controversie transfrontaliere di cui all’art. 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il Verbale di accordo è omologato dal Presidente nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
- Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio che dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e trasmessa alla segreteria di NET.
ARTICOLO 10. RESPONSABILITA’ DELLE PARTI.
- È di competenza esclusiva delle parti verificare:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;
- il Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
- i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega e/o mandato e/o procura al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
- ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.
- NET non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell’Organismo stesso, conseguenti a:
- a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;
- b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.
- Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione.
ARTICOLO 11. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA.
- Le parti dovranno intervenire agli incontri personalmente.
- Laddove in vece delle parti agli incontri si presentino un rappresentante o un consulente e/o avvocato, questi, anche ai fini della sottoscrizione del verbale e relativo accordo dovranno essere muniti di apposita procura che li autorizzi espressamente a transigere, fare concessioni o definire in via conciliativa la controversia e sottoscrivere il relativo verbale ed eventuale accordo di mediazione.
- Nei procedimenti di mediazione vertenti su materie in cui la mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità o in quelle avviate su invito e/o disposizione del Giudice le parti dovranno essere assistite da un avvocato. In tutti gli altri casi l’assistenza dell’avvocato non è obbligatoria, ma è comunque consigliata per le liti aventi valore superiore ad euro 50.000,00.
ARTICOLO 12. MODALITA’ TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE.
- Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, con il consenso delle parti e/o dei rispettivi legali e d’intesa con il mediatore e con l’Organismo, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.
- L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.
- NET si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.
- Le parti ed il mediatore si incontrano in modalità telematica nel giorno e nell’ora comunicati secondo le istruzioni indicate nell’invito formale trasmesso alle parti.
- Il verbale e l’eventuale accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l’invio potrà avvenire a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza.
ARTICOLO 13. RISERVATEZZA.
- Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
- Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all’interno di NET non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
- Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
- opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
- ammissioni fatte dalla controparte;
- la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
- L’obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
- tutte le parti consentono a derogarvi;
- sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
- esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
- esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
- Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
ARTICOLO 14. INDENNITA’.
- Salvo diverso accordo scritto tra le parti e NET, le indennità da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato in istanza, eventualmente modificato dall’Organismo nel corso del primo incontro, che include anche il compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.
ARTICOLO 15. INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME.
- Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da CONCILIAZIONE.NET.
ARTICOLO 16. LEGGE APPLICABILE.
- La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile.
ALLEGATO A)
TABELLA SPESE – INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
I Costi per i servizi di mediazione che ciascuna parte dovrà corrispondere a Conciliazione.net sono determinati dalle seguenti voci:
- Spese di avvio e/o adesione: sono dovute, da ciascuna parte, e sono pari a:
- A) Euro 40,00 oltre IVA per le liti di valore sino a € 250.000,00;
- B) Euro 80,00, oltre IVA, per le liti di valore superiore a € 250.000,00.
Il suddetto importo dovrà essere versato dalla parte istante al momento del deposito della Domanda di Mediazione e dalla parte aderente alla procedura di mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
(Qualora le parti depositino una domanda congiunta di mediazione i costi di cui al punto 1 saranno pari complessivamente a € 40,00, oltre IVA (per le liti di valore sino a € 250.000,00) oppure € 80,00, oltre IVA (per le liti di valore superiore ad € 250.000,00), per tutte le parti che hanno presentato la domanda).
- INDENNITA’ DI MEDIAZIONE: sono dovute da ciascuna parte e ricomprendono sia le indennità dovute all’Organismo sia l’onorario spettante al Mediatore incaricato dall’Organismo per la preparazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione.
Qualora all’esito del primo incontro informativo e di programmazione con il mediatore di cui all’art. 13 del presente regolamento, le Parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione, il procedimento si conclude con un mancato accordo. In tale circostanza ciascuna Parte dovrà corrispondere all’Organismo oltre alle spese di avvio e di adesione di cui al punto 1, l’importo di € 20,00 (euro venti/00), oltre oneri di legge, per la redazione ed il rilascio di copia verbale negativo, oltre naturalmente all’eventuale rimborso spese vive (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo costi raccomandate a.r., accertamenti anagrafici, visure), mentre nessuna somma dovranno corrispondere a titolo di indennità e/o altro.
Qualora, invece, le Parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro informativo e di programmazione, immediatamente o in altri incontri successivi, dovranno corrispondere all’Organismo di mediazione, oltre all’importo di cui al punto 1 ed eventuali rimborsi spese, le indennità come di seguito indicate nell’apposita tabella:
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE Condizione di procedibilità, disposta e/o delegata dal Giudice, contrattuale, volontaria | |||
VALORE DELLA LITE |
INDENNITA’ DI MEDIAZIONE (per ciascuna parte) | ||
FINO A € 1.000,00 | € 40,00 | ||
DA € 1.001,00 | A € 5.000,00 | € 85,00 | |
DA € 5.001,00 | A € 10.000,00 | € 160,00 | |
DA € 10.001,00 | A € 25.000,00 | € 240,00 | |
DA € 25.001,00 | A € 50.000,00 | € 400,00 | |
DA € 50.001,00 | A € 250.000,00 | € 650,00 | |
DA € 250.001,00 | A € 500.000,00 | € 1.000,00 | |
DA € 500.001,00 | A € 2.500.000,00 | € 1.900,00 | |
DA € 2.500.001,00 | A € 5.000.000,00 | € 2.600,00 | |
OLTRE € 5.000.000,00 | € 4.600,00 |
Tutti gli Importi di cui alla predetta Tabella sono da intendersi al netto dell’IVA.
Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interessi si considerano come una sola parte.
II valore della lite è indicato dalla parte istante nella Domanda di Mediazione. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo, e per esso il suo Responsabile, decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
EVENTUALI RIDUZIONI E AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE.
L’importo massimo delle indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma delle suddette tabelle:
- può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione di proposta da parte del mediatore ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs 28/2010 e succ. modifiche e/o integrazioni;
- deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo di mediazione.
Gli aumenti e le riduzioni di cui ai precedenti punti, sono calcolati sulla tariffa base di cui alla tabella delle indennità.
MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO.
I Pagamenti di quanto dovuto all’Organismo di mediazione Conciliazione.net (spese di avvio e/o adesione – indennità – rimborso spese vive – etc.) dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: Banca UNICREDIT – IBAN: IT90M0200805154000401321909 – Intestato a Conciliazione.net S.r.l.; oppure tramite contanti, carta di credito, bancomat o assegno presso le sedi di Conciliazione.net S.r.l.
Il pagamento delle indennità e di quant’altro dovuto all’Organismo di mediazione dovrà essere corrisposto per intero prima del rilascio del verbale, di accordo o negativo. L’avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.
CREDITO D’IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI.
In caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art. 91 c.p.c.