La riforma
Il Decreto Legislativo 28/2010 ha operato un’importante riforma del processo civile, introducendo un nuovo istituto giuridico: la MEDIAZIONE delle controversie civili e commerciali.

La Mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale (Mediatore), finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
Essa è diventata obbligatoria in diverse materie particolarmente conflittuali.
Prima di poter avviare un giudizio civile in tribunale, l’esperimento del procedimento di mediazione è previsto infatti come “condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, cioè obbligatorio prima di poter procedere ad una causa, nei giudizi civili aventi ad oggetto le seguenti materie:
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.
Il Governo Italiano, a seguito della dichiarata incostituzionalità del D. Lgs. 28/2010 nella parte in cui introdusse l’istituto della “mediazione obbligatoria” (Corte Costituzionale, Sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012), ha reintrodotto detto istituto, seppur riformandolo parzialmente, mediante il D.Lgs. 69/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (“Decreto del Fare” del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, pubblicata in G.U. n°194 del 20 agosto 2013), in particolare mediante l’art. 84 recante interventi di modifica ed integrazione del D. Lgs. 28/2010.
Nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 9 del 15 giugno 2013, con cui il D.Lgs. n. 69/2013 è stato presentato, il Presidente ha riconosciuto la necessità di incidere sui tempi della giustizia civile italiana e migliorarne l’efficienza ridisegnando e reintroducendo il già noto istituto della mediazione civile e commerciale obbligatoria.
La Mediazione in materia civile e commerciale così riformata e reintrodotta sarà obbligatoria per un periodo sperimentale di quattro anni, nel corso dei quali il Ministero dovrà eseguire un monitoraggio sugli esiti concretamente registrati nella prassi.